(*) Azionisti a titolo di gestione del risparmio potrebbero avere chiesto l’esenzione dalla segnalazione fino al superamento della soglia del 5%. (1) A titolo di gestione del risparmio. Azionista con partecipazione aggregata pari a 5,106% come da segnalazione mod. 120 B del 4 luglio 2017. Nota: l'eventuale mancata quadratura dipende dagli arrotondamenti.
Dati aggiornati sulla base delle risultanze del libro soci e delle ultime comunicazioni ricevute.
La normativa italiana (art. 120 TUF) prevede l'obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB del superamento della soglia del 3% del capitale avente diritto di voto detenuto in una società quotata, nonché (art. 19 TUB) l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazione rilevante in una banca o che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa ovvero all'acquisizione di partecipazione che attribuisca una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%. La normativa italiana prevede obblighi informativi riferiti anche agli accordi stipulati tra gli azionisti.
|